Ai sensi del TIMOE e TIMG in caso di morosità il cliente finale disalimentabile può essere costituito in mora. Tale costituzione avverrà mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata o PEC e sarà riferita a tutte le fatture non pagate.
La costituzione in mora indicherà il termine ultimo entro cui il cliente dovrà provvedere al pagamento delle fatture, evidenziando la data a partire dalla quale tale termine è calcolato, e il termine decorso il quale sarà inviata al distributore la richiesta di sospensione della fornitura.
Relativamente al servizio di energia elettrica, in costituzione in mora:
- nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora; tale richiesta comporterà inizialmente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; qualora lo stato di morosità perduri per ulteriori 15 giorni verrà effettuata la sospensione della fornitura;
- nel caso di clienti finali connessi in media o alta tensione, la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.
Relativamente al servizio di gas naturale, la richiesta di sospensione della fornitura per morosità non può essere inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.
La costituzione in mora riporterà, inoltre, le modalità con cui effettuare il pagamento e con cui comunicarne il saldo al fornitore.
Qualora la costituzione in mora si riferisca a fatture contenenti importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni, questi possono essere non pagati in applicazione della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
Il cliente potrà comunicare tempestivamente la sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi mediante comunicazione al fornitore.
Il fornitore è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
- 30 (trenta) euro nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- 20 (venti) euro nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante:
- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento – o, in alternativa:
- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al distributore per la sospensione della fornitura o per la riduzione della potenza.
Gli indennizzi automatici sono corrisposti non oltre 8 mesi dal verificarsi della sospensione o riduzione di potenza. Nei casi in cui il venditore è tenuto a riconoscere l’indennizzo, al cliente non possono essere fatti pagare gli oneri previsti in caso di sospensione e riattivazione della fornitura.