Bonus Sociale Elettrico

Il bonus sociale elettrico è uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico.

Per le forniture di energia elettrica esistono due tipologie di bonus sociale: il bonus sociale per disagio economico e quello per disagio fisico (Gravi condizioni di salute).

A partire dal 2021, il riconoscimento in bolletta del bonus per disagio economico avverrà automaticamente per coloro che ne hanno diritto, senza necessità di presentare una specifica domanda al Comune o all’ente da esso designato.

 Bonus sociale per disagio economico

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

A chi spetta

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per una sola abitazione, appartenenti ad

1. un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro
2. un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro
3. un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

 

Come si richiede

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l’Autorità sta definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al SII*, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

*Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche e gas. 

Dov’è possibile reperire informazioni aggiuntive?

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ARERA

 

Bonus sociale per disagio fisico

A chi spetta

Il bonus sociale per il disagio fisico può essere richiesto da tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus, sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

 

Come si richiede

La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

Per presentare la domanda, il cliente deve essere in possesso di:

    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;

É inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). Il codice POD è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

É necessario presentare l’ISEE per ottenere il bonus per gravi condizioni di salute?

No, non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

 

É possibile delegare un’altra persona per presentare la domanda?

Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.

 

Il valore del bonus per disagio fisico è uguale per tutti?

No, valore del bonus per disagio fisico è articolato in tre livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. 

Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

 

Con quali modalità e tempistiche si riceve il bonus?

La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica dei requisiti da parte del Comune e di SGATE, e di comunicazione tra questi e gli operatori competenti.

Solo alla fine di questi passaggi e se la domanda presenta tutti i requisiti, il cliente riceve il bonus.

L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?

Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

  • presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione riservata Controlla on line la tua pratica e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
    Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

 

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus? Sono previste interruzioni o rinnovi?

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non vengono più utilizzate).
In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. 

Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?

In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.

Dov’è possibile reperire informazioni aggiuntive?

Per maggiori informazioni visita il sito dell’ARERA